“La sentenza della Corte di Cassazione n°8163/21, pubblicata il 23 marzo, ribadisce, una volta di più, che il consenso informato è fonte di responsabilità professionale per il sanitario che lo raccoglie. E che un’informazione non corretta, incompleta ed omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termini di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche patrimoniali. È per questo che l’acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perché suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente”.
Parola di Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e dell’ OMCeO, Ordine del Medici Chirurghi e Odontoiatri, di Bari. Che così commenta la sentenza della Suprema Corte che, nell’attribuire l’onere probatorio al paziente, rileva tuttavia il consolidato orientamento per cui il diritto all’autodeterminazione si configura come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute. E ne individua il fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Inoltre, ribadisce che l’adeguata informazione al paziente rientra nella sfera della responsabilità professionale del medico.
“La sentenza riafferma quanto già espresso precedentemente dalla Corte – spiega Anelli -. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
“La Corte, in definitiva, ha ribadito la delicatezza e l’importanza del consenso informato quale atto medico che si correla all’unitarietà del rapporto medico- paziente e che è parte integrante dell’attività professionale a tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini – conclude Anelli -. All’omissione informativa si deve dunque riconoscere una capacità plurioffensiva, sia in termini di danno alla salute sia patrimoniale”.