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III Commissione Consiglio Regione Puglia: ok all’assistenza sanitaria per la morte serena di pazienti terminali

foto di A. Biscalchin da Flickr.com

La Commissione sanità ha approvato a maggioranza, con cinque voti favorevoli, quattro contrari e un astenuto, la proposta di legge “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”. Il testo prevede che le strutture sanitarie pubbliche della Regione Puglia assicurino l’assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione.


L’assistenza sanitaria, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone che siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili. Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti previsti, sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente integrato da un medico palliativista, un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delle professioni infermieristiche.


Le strutture sanitarie e i comitati etici, sono comunque obbligati a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza. I procedimenti di verifica e di parere previsti, necessari pure nel caso di disposizione anticipata di trattamento ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono attivati su istanza inoltrata dall’interessato all’Azienda sanitaria territorialmente competente e alla struttura sanitaria interessata, e conclusi entro e non oltre sette giorni. Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalle presenti disposizioni. 


Nel caso in cui risulti impossibile formare l’equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell’esercizio del diritto previsto, spetta alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni. Le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni sono assicurati gratuitamente nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Approvato all’unanimità, con alcune raccomandazioni alla Giunta, il Regolamento regionale relativo al fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e di rilascio dell’accreditamento istituzionale per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime di diagnostica per immagini con l’utilizzo delle grandi macchine – apparecchiature di Tomografia Computerizzata (TC) e di Risonanza Magnetica (RMN) – soggette all’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 9  del 2017, (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).


II fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito in 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. 
Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL.


È stabilita una TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. 
Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL.